lunedì 16 febbraio 2009

Con i jeans lo stupro diventa "consenziente"


La Cassazione ha annullato una condanna per violenza sessuale: la ragazza non si era opposta con tutte le forze. ((10 febbraio 1999))

Si era opposta o no con tutte le sue forze al violentatore? Evidentemente no, visto che lo stupratore era riuscito a sfilarle i jeans - indumento che, come tutti sanno, non è sfilabile "senza la fattiva collaborazione di chi lo porta".
Dunque la ragazza "ci stava", era "consenziente". Dunque non è stata stuprata. Erano decenni che un concetto come questo non circolava più nelle aule di giustizia. Ci ha pensato la Cassazione a rinverdire il vecchio concetto del "ci stava" in una sentenza con cui ha annullato la condanna a due anni e dieci mesi decisa dalla corte d'Appello di Potenza contro Carmine C., 45 anni, istruttore di guida, portato in tribunale da una ragazza di 18 anni, Rosa.

Rosa, quando il suo istruttore di guida la portò in una stradina di campagna e la violentò, indossava i jeans. Un indumento che, come scrivono i giudici della Suprema Corte, "non si può sfilare nemmeno in parte senza la fattiva collaborazione di chi lo porta".
Lo sanno tutti, scrivono ancora i giudici, è un "dato di comune esperienza": è impossibile sfilare i jeans se la vittime si oppone "con tutte le sue forze". Per cui, evidentemente, Rosa non si è opposta con tutte le sue forze. E infatti, scrivono i giudici della Cassazione, "è illogico affermare che una ragazza possa subire uno stupro, che è una grave offesa alla persona, nel timore di patire altre ipotetiche e non certo più gravi offese alla propria incolumità fisica".

Ah, Rosa. Ma perché non hai pensato a opporti con tutte le tue forze all'istruttore di guida? Perché non ti sei fermata a riflettere che se ti lasciavi sfilare i jeans i giudici della Cassazione non avrebbero creduto alle tue parole?
Eppure la legge, la numero 66 del 15 febbraio 1996, parla chiaro: "Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni".
Nessun articolo della nuova legge sulla violenza sessuale fa alcun cenno all'obbligo, per la donna violentata, di "difendersi con tutte le forze"; nessun comma ritiene che, in un processo per stupro, si possano usare termini come "logico" o "illogico" per giudicare l'eventuale atteggiamento passivo di una vittima di violenza sessuale.

E' immaginabile, e anche augurabile, che questa sentenza numero 1636 della Cassazione provochi qualche reazione non del tutto benevola. Il passo indietro, dal punto di vista della giurisprudenza, è evidente.
E stupisce che una passo indietro così clamoroso sia stato fatto proprio dai giudici della Suprema Corte, quegli stessi che in questi anni si sono distinti - e hanno guadagnato titoli da prima pagina - per sentenze di volta in volta giudicate "rivoluzionarie" e "innovative per il costume": su famiglia, adozione, educazione dei figli, adulterio, droga... su tutto, ma non ancora sullo stupro.


Non ho parole! Alcune volte la Legge e la sua interpretazione non ........................

Invece se la ragazza fosse stata presa con la violenza ? A 18 anni iniziano i primi rapporti sessuali, il primo amore non si scorda Mai ?
Ricordiamo tutti il desiderio, l'attesa dei primi rapporti, mica si denuncia un rapporto desiderato ( a 18 anni) ?

Se non c'è violenza !




2 commenti:

  1. Sono Cazzazionisti i giudici della suprema (?) corte di Cazzazione!

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  2. concordo con te, meriterebbero una pena esemplare.

    Grazie x la tua sensibilità.
    Raffaele

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